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Cadute dall'alto: Transito lavori in quota.

ALLEGATO B
Dgr n. 97 del 31.01.2012
ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.
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Cap. 1.3 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti:

A) elementi permanenti di protezione;

B) elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza.

 

Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali. La presenza di parti non portanti (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili.

 

A) Elementi permanenti di protezione: In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti:

  • parapetti;

  • passerelle, camminamenti o andatoie per il transito di persone e materiali;

  • reti permanenti di sicurezza.

 

I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) e di protezione contro i l rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

  • essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale >1,00 KN/mq;

  • avere una altezza minima di 1 metro in presenza di solai con inclinazione < 15% e 1,20 metri per inclinazioni > 15%;

  • essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;

  • avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 metri nel caso di inclinazione del solaio < 10°, <0,25 metri nel caso d’inclinazione del solaio < 45°, <0,10 metri nel caso d’inclinazione del solaio <60°;

  • essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.

 

Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

  • resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei materiali,

  • avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;

  •  essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate;

  •  essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm;

  • le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell’andatoia.

 

Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:

  • essere resistenti ad un carico di almeno 1,50 KN/mq di superficie;

  • presentare caratteristiche tecniche e tipologia di ancoraggio scelti tenendo conto dei fattori ambientali (es. agenti atmosferici, fumi, nebbie o vapori dovuti alla attività svolta nel locale);

 

B) Elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza

Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva (parapetti, reti, etc. ), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l’impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta. Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:

  • linee di ancoraggio;

  • dispositivi di ancoraggio;

  • ganci di sicurezza da tetto.

 

Questi dispositivi devono:

  • essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso, fino al punto più lontano;

  • essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;

  • essere accessibili in modo da consentire l’ancoraggio senza rischio di caduta;

  • possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: «Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e successivi aggiornamenti;

  • garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;

  • essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell’immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere effettuata regolare registrazione.

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